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Detrazioni fiscali del 36%
Il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione è di € 48.000 riferito alla persona fisica ed alla singola unità immobiliare oggetto di intervento. a condizione che in fattura venga indicato il costo della manodopera utilizzata nei lavori (art. 1, comma 17 , lett. a della legge n. 244/2007 e art. 2, comma 15 della legge n. 203/2008)
L’agevolazione si deve ripartire in 10 anni, ad eccezione dei soggetti che hanno compiuto 75 e 80 anni, che possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 o 3 anni.
L’importo detraibile è dunque al massimo di € 17.280 (€ 48.000 x 36)
Il beneficio spetta per ogni immobile sul quale vengono eseguiti i lavori di recupero edilizio e per ogni singolo intervento. Quindi per lavori eseguiti sia sull’abitazione che sulla pertinenza, il limite di spesa di € 48.000 è riferito a ciascuna delle due unità, a condizioni che queste siano singolarmente accatastate. Tuttavia se i lavori eseguiti consistono nella mera prosecuzione o nel completamento di interventi iniziati precedentemente (ma successivamente al 1° gennaio 1998), nel computo del limite massimo annuo di spese occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi.
Rammentiamo che possono usufruire dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche chi è titolare di un diritto reale sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione, superficie), il locatore (chi prende in locazione l’immobile), il comodatario (chi riceve in uso gratuito l’immobile), il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e le fatture ed i bonifici siano a lui intestati. Anche il futuro acquirente di un immobile ha diritto alla detrazione se sul contratto preliminare di vendita che ha stipulato e registrato all’ufficio competente risulta che sia stato immesso nel possesso dell’immobile e ovviamente esegua gli interventi a proprio carico.
Per quanto concerne le spese agevolabili, queste devono consistere in interventi di recupero edilizio aventi natura di manutenzione straordinaria, opere di restauro o di risanamento conservativo, di cui alle lett. b), c) e d) dell’art. 31 della L. 457/78, attuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle loro pertinenze. Gli interventi di manutenzione ordinaria (lett. a) dell’art. 31 della L.457/78) sono ammessi solo per le parti comuni di edifici residenziali.
Sono agevolabili anche altri interventi di ristrutturazione quali a titolo esemplificativo quelli finalizzati al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica dell’immobile, alla eliminazione delle barriere architettoniche, al contenimento dell’inquinamento acustico, alla cablatura e messa a norma di edifici.
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Categoria d’intervento |
Interventi ammissibili - esempi |
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Manutenzione ordinaria (solo per lavori su parti comuni condominiali, esclusi se interni a singole abitazioni) |
− sostituzione integrale o parziale di pavimenti;
− riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere);
− rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
− rifacimento pavimentazione esterne senza modifiche ai materiali,
− sostituzione tegole;
− riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni;
− riparazione recinzioni;
− sostituzione di elementi di impianti tecnologici;
− sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso.
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Manutenzione straordinaria |
− sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;
− realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie;
− realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici;
− realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio;
− rifacimento di scale e rampe;
− realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
− sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;
− sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare;
− realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali;
− interventi finalizzati al risparmio energetico.
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Restauro e risanamento conservativo |
− modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione;
− innovazione delle strutture verticali e orizzontali;
− ripristino dell'aspetto storico-architettonico di un edificio, anche tramite la demolizione di superfetazioni;
− adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti;
− apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
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Ristrutturazione edilizia |
− riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;
− costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti;
− mutamento di destinazione d'uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale;
− trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;
− modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d'imposta dei solai;
− interventi di ampliamento delle superfici;
− interventi di demolizione e fedele ricostruzione.
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Eliminazione barriere architettoniche |
Trattasi di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori:
− sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
− rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici; citofoni, impianti di ascensori);
− rifacimento di scale ed ascensori;
− inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici.
In linea generale le opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche sono inseribili nella manutenzione straordinaria. |
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