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Agevolazioni fiscali previste per interventi di recupero edilizio Stampa

Detrazioni fiscali del 36%

Il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione è di € 48.000 riferito alla persona fisica ed alla singola unità immobiliare oggetto di intervento. a condizione che in fattura venga indicato il costo della manodopera utilizzata nei lavori (art. 1, comma 17 , lett. a della legge n. 244/2007 e art. 2, comma 15 della legge n. 203/2008)

L’agevolazione si deve ripartire in 10 anni, ad eccezione dei soggetti che hanno compiuto 75 e 80 anni, che possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 o 3 anni.

L’importo detraibile è dunque al massimo di € 17.280 (€ 48.000 x 36)

Il beneficio spetta per ogni immobile sul quale vengono eseguiti i lavori di recupero edilizio e per ogni singolo intervento. Quindi per lavori eseguiti sia sull’abitazione che sulla pertinenza, il limite di spesa di € 48.000 è riferito a ciascuna delle due unità, a condizioni che queste siano singolarmente accatastate. Tuttavia se i lavori eseguiti consistono nella mera prosecuzione o nel completamento di interventi iniziati precedentemente (ma successivamente al 1° gennaio 1998), nel computo del limite massimo annuo di spese occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi.

Rammentiamo che possono usufruire dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche chi è titolare di un diritto reale sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione, superficie), il locatore (chi prende in locazione l’immobile), il comodatario (chi riceve in uso gratuito l’immobile), il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e le fatture ed i bonifici siano a lui intestati. Anche il futuro acquirente di un immobile ha diritto alla detrazione se sul contratto preliminare di vendita che ha stipulato e registrato all’ufficio competente risulta che sia stato immesso nel possesso dell’immobile e ovviamente esegua gli interventi a proprio carico.

Per quanto concerne le spese agevolabili, queste devono consistere in interventi di recupero edilizio aventi natura di manutenzione straordinaria, opere di restauro o di risanamento conservativo, di cui alle lett. b), c) e d) dell’art. 31 della L. 457/78, attuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle loro pertinenze. Gli interventi di manutenzione ordinaria (lett. a) dell’art. 31 della L.457/78) sono ammessi solo per le parti comuni di edifici residenziali.

Sono agevolabili anche altri interventi di ristrutturazione quali a titolo esemplificativo quelli finalizzati al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica dell’immobile, alla eliminazione delle barriere architettoniche, al contenimento dell’inquinamento acustico, alla cablatura e messa a norma di edifici.

 

 

Categoria d’intervento

Interventi ammissibili - esempi

Manutenzione ordinaria (solo per lavori su parti comuni condominiali, esclusi se interni a singole abitazioni)

 

sostituzione integrale o parziale di pavimenti;

riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere);

rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;

rifacimento pavimentazione esterne senza modifiche ai materiali,

sostituzione tegole;

riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni;

riparazione recinzioni;

sostituzione di elementi di impianti tecnologici;

sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso.

 

Manutenzione straordinaria

 

sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;

realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie;

realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici;

realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio;

rifacimento di scale e rampe;

realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;

sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;

sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare;

realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali;

interventi finalizzati al risparmio energetico.

 

Restauro e risanamento conservativo

 

modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione;

innovazione delle strutture verticali e orizzontali;

ripristino dell'aspetto storico-architettonico di un edificio, anche tramite la demolizione di superfetazioni;

adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti;

apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

 

Ristrutturazione edilizia

 

riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;

costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti;

mutamento di destinazione d'uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale;

trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;

modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d'imposta dei solai;

interventi di ampliamento delle superfici;

interventi di demolizione e fedele ricostruzione.

 

Eliminazione barriere architettoniche

Trattasi di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori:

sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);

rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici; citofoni, impianti di ascensori);

rifacimento di scale ed ascensori;

inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici.

 

In linea generale le opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche sono inseribili nella manutenzione straordinaria.

 

 
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